La diagnosi energetica per le imprese: un’opportunità per migliorare le prestazioni e la competitività

Il D.lgs 102/2014 obbliga le grandi imprese a eseguire una diagnosi energetica almeno ogni quattro anni, per definire lo stato dei propri consumi energetici e individuare possibili interventi di miglioramento della performance energetica. L’obbligo diventa così per le imprese un’opportunità, per migliorare le prestazioni e la competitività e per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

A qualche mese di distanza dalla scadenza del primo termine di legge, fissato al 5 dicembre 2015, sono state eseguite oltre 14.000 diagnosi da oltre 7.000 aziende, a dimostrare che nelle imprese è aumentata la consapevolezza che la diagnosi energetica rappresenta uno strumento chiave per ottenere benefici economici rilevanti.

La diagnosi energetica, infatti, fornisce non solo preziose informazioni sui consumi energetici e i possibili interventi per eliminare gli sprechi e tagliare i costi della bolletta energetica, ma anche idee per migliorare il processo produttivo e il comfort lavorativo, e dunque la produttività, la qualità e l’affidabilità dei prodotti e servizi. La diagnosi energetica diventa, così, un elemento indispensabile, in uno scenario che, oltre alla competitività, mira al risparmio delle risorse, alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi.

E’ in questo contesto che si inserisce il D.lgs. n° 102 del 4 Luglio 2014 , emanato dal governo italiano in recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. L’Italia, facendo suoi gli obiettivi europei, si è impegnata a promuovere l’Efficienza Energetica in ogni settore e, insieme ad altre iniziative, a introdurre l’obbligo per le aziende di eseguire una diagnosi energetica almeno ogni quattro anni.

A essere obbligate sono le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia. Dove le grandi imprese sono quelle con 250 o più addetti, o che hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Mentre, le imprese energivore sono quelle che beneficiano degli incentivi per gli energivori, ovvero quelle iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.

Se un’impresa obbligata alla diagnosi, sia essa Grande Impresa o impresa Energivora, ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, che ha previsto l’esecuzione di una diagnosi realizzata come indicato dal D.lgs. 102, questa impresa non ha l’obbligo di ripeter la diagnosi, ma è comunque tenuta a trasmettere il rapporto della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.

Ricordiamo che l’esecuzione della diagnosi energetica è un obbligo di legge. Per le imprese che non adempiono tale obbligo, il D.lgs 102 prevede una sanzione amministrativa, che oscilla da 4.000 a 40.000 euro nel caso non venga eseguita, e da 2.000 a 20.000 euro nel caso non venga eseguita in modo conforme a quanto richiesto.

Anche le imprese che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata sono soggette alla sanzione amministrativa. Il pagamento della sanzionenon esime dall’eseguire la diagnosi, che deve comunque essere fatta e comunicata all’organismo competente.

Per quanto riguarda le Piccole e Medie Imprese, esse non hanno l’obbligo di eseguire la diagnosi energetica. Per incoraggiarle a farlo, come suggerito dalla direttiva europea, nell’ambito del D.lgs 102 è previsto un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni, finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

A gestire il meccanismo delle diagnosi energetiche è il MISE, il Ministero dello sviluppo Economico, che si avvale del supporto tecnico dell’ENEA, in questo caso nelle vesti di Agenzia nazionale per l’efficienza Energetica.

Compito dell’ENEA è quello di istituire e gestire una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica, per avere un’informativa su l’anagrafica del soggetto obbligato e dell’auditor, e memoria della data di esecuzione della diagnosi e del rapporto di diagnosi.

L’ENEA svolge anche i controlli a campione, per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni della legge, e è incaricata di controllare tutte le diagnosi svolte da auditor interni all’impresa.

Per supportare le imprese, l’ENEA ha aperto numerosi tavoli di consultazione e confronto, avviando così un dialogo costruttivo, per dare la possibilità a tutti gli operatori coinvolti di far emergere dubbi e difficoltà, e individuare insieme le migliori soluzioni per affrontare la complessità e la difficoltà dell’attuazione del decreto. Si è arrivati, così, a mettere a disposizione delle best practices e a definire delle linee guida e dei format specifici per settore per la presentazione dei dati e la stesura del report.

La diagnosi energetica può essere eseguita da una società di servizi energetici, un auditor energetico o l’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quest’ultimo nel caso di aziende che hanno adottato lo schema volontario EMAS.

Sebbene le diagnosi energetiche possono avere diversi gradi di complessità e possono variare da un’organizzazione a un’altra, una sua accurata esecuzione deve prevedere una valutazione sistematica di come l’energia viene gestita e consumata in un’impresa, dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale. Deve prevedere anche la valutazione degli impianti e l’osservazione delle pratiche operative.

L’analisi dei dati raccolti devono portare a individuare l’elenco delle criticità, i possibili interventi di razionalizzazione energetica, e un piano di interventi con quantificazione dei risparmi energetici ed economici conseguibili, gli investimenti necessari e i tempi di ritorno attesi.

Devono essere individuate anche le possibilità di accesso a finanziamenti, come ad esempio i Titoli di efficienza energetica, e indicazioni sulla possibilità di introdurre un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma EN 16001.

Il tutto deve essere riportato in un report di diagnosi, che va presentato e consegnato al management aziendale e inviato telematicamente all’ENEA tramite il portale www.efficienzaenergetica. enea.it

I report inviati all’ENEA vanno ad alimentare una banca dati che offrirà un quadro completo sulla situazione delle nostre grandi imprese, facendo emergere punti di forza e criticità. Questo servirà ai nostri policy maker ad avere un feedback che li aiuterà a strutturare e focalizzare meglio le politiche di regolazione ed incentivazione all’efficienza energetica.

 

A cura di Domenico Santino, Responsabile del Servizio Efficienza Energetica nelle Attività Produttive dell’Unità Tecnica Efficienza Energetica dell’ENEA

Articolo pubblicato sulla rivista Leadership & Management – Marzo/Aprile 2016

 

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