Le prestazioni di lavoro c.d. “occasionali”: lo sguardo vigile (e sospettoso) del legislatore

Le prestazioni autonome occasionali sono disciplinate dall’art. 2222 del Codice Civile, all’interno del c.d. “contratto d’opera”. Deve trattarsi di attività:

  • svolte NON in modo professionale (chi le pone in essere NON deve avere partita iva)
  • occasionali, quindi del tutto episodiche, svolte in modo NON abituale o continuativo
  • NON coordinate con il committente (questo perché non si tratta di “collaborazioni coordinate e continuative”, le cosiddette “co.co.co.”), nel senso che le attività devono essere svolte fuori dal ciclo produttivo dell’Azienda (es. affidare ad un soggetto esterno la configurazione dei computer aziendali da parte di un’Azienda che non svolge, come attività tipica, quella di configurazione computer).

Il legislatore, pur tollerando l’applicazione dell’istituto in quanto rispondente ad un’esigenza del mondo produttivo, non lo ha mai visto di buon occhio, considerandolo uno strumento che facilmente può essere utilizzato a scopo elusivo della normativa in tema di lavoro subordinato (e parasubordinato) e delle regolamentazioni fiscali e contributive. Le prestazioni di collaborazione autonomo occasionale spesso, infatti, vengono considerate “border line”, in quanto la mancanza di continuatività, in particolar modo se tali prestazioni vengono ripetute, anche se a distanza di tempo, con gli stessi soggetti, può essere contestata, così come la mancanza di coordinamento del committente.

L’interesse del datore di lavoro a utilizzare le collaborazioni autonome occasionali in luogo delle “co.co.co” oppure del lavoro subordinato è giustificato dalla gestione fiscale e contributiva più favorevole, oltreché da una maggiore flessibilità nell’uso dell’istituto. Infatti, in base all’articolo 67 comma 1 lettera l del TUIR le collaborazioni autonome occasionali, in quanto attività esercitate non abitualmente, rientrano nella categoria dei c.d. redditi diversi. Fino all’importo di Euro 5.000,00 netti annui il datore di lavoro è tenuto ad applicare solamente una ritenuta di acconto del 20% sulla somma erogata, senza versamento di contributi previdenziali. Il soggetto che effettua la prestazione occasionale di lavoro autonomo è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta “non fiscale“. L’articolo 44 del DL 2691/2003 convertito nella Legge 326/03 ha disposto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del versamento dei relativi contributi previdenziali anche per i lavoratori autonomi occasionali, ma solamente al superamento della soglia dei 5.000,00 Euro netti. È evidente, quindi, la convenienza che il datore di lavoro può avere a utilizzare le collaborazioni autonome occasionali in luogo di altri istituti. Però attenzione! Se il reddito fiscalmente imponibile del collaboratore occasionale supera i 5.000,00 Euro netti nell’anno solare, sommando i compensi allo stesso erogati da tutti i committenti di lavoro, il lavoratore deve iscriversi alla Gestione Separata Inps: questo significa che il lavoratore, ma anche il datore di lavoro, devono pagare i contributi previdenziali sulla somma erogata. Conviene quindi, all’atto dell’instaurazione di un contratto di lavoro autonomo occasionale, far dichiarare al collaboratore che, al momento della stipula del contratto e considerando l’importo pattuito per l’esecuzione dello stesso, sommati tutti i corrispettivi dell’anno, non supera un guadagno di Euro 5.000,00 netti annui.

Seppure non sia obbligatorio, tuttavia, è consigliabile stipulare per iscritto il contratto di collaborazione autonoma occasionale. Se tale contratto è genuino e viene rispettato nella concreta esecuzione la formalizzazione può contribuire a dimostrare la reale volontà dei contraenti di stipulare proprio quella tipologia di contratto (e non, es, una “co.co.co” o, addirittura, un contratto di lavoro subordinato).

L’INAIL ha chiarito che le attività di lavoro autonomo occasionale restano escluse dall’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

​Il fatto che il legislatore guardi con sospetto l’utilizzo di queste collaborazioni è provato anche dagli ultimi interventi normativi. Infatti la recente Legge n. 215 del 2021, che ha convertito con modifiche il D.L. 146 del 2021, ha introdotto, per le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 del Codice Civile, l’obbligo di una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. La comunicazione obbligatoria, da farsi da parte del Committente prima che il lavoratore autonomo inizi la collaborazione, potrà essere effettuata fino al 30 aprile 2022 a mezzo sms o posta elettronica: dal 1° maggio 2022, come disposto dalla Nota n. 573 del 2022 dell’Ispettorato del lavoro, l’unico canale utile per la comunicazione preventiva sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, accessibile tramite SPID e CIE. Per i datori di lavoro che non ottemperino alla suddetta comunicazione, oppure che provvedano in ritardo alla sua effettuazione, è prevista una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 Euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale si è configurata la violazione. La previsione normativa sopra indicata modifica l’art. 14 del D. Lgsl. 81/08 (T.U. Sicurezza sul Lavoro).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 29 del 2022, ha specificato che l’obbligo di comunicazione preventiva vale per i committenti qualificati come “imprenditori”, che si avvalgano di lavoratori inquadrabili nella categoria dei “lavoratori autonomi occasionali”. Restano escluse dall’obbligo:- le collaborazioni coordinate e continuative (c.d, “co.co.co”); – i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito dalla Legge n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione; – le professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi. La nota sopra citata del Ministero del Lavoro contiene anche l’indicazione delle modalità (da utilizzarsi fino al 30 aprile 2022) e delle tempistiche di effettuazione della comunicazione sopra indicata e gli indirizzi mail delle diverse sedi territoriali dell’ITL competenti a ricevere la comunicazione.

Su sollecitazione di alcune associazioni di categoria, tra cui FIEG, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con successiva nota n. 109 del 2022, ha introdotto ulteriori precisazioni.

L’INL ha chiarito che, essendo l’obbligo di comunicazione preventiva a carico dei soggetti qualificati come imprenditori, non è da estendersi, es., alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, agli operatori del Terzo Settore e, in generale, agli altri Enti che svolgono attività di natura non commerciale.

Anche le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva, così come l’attività dei procacciatori occasionali e quella dei lavoratori dello spettacolo. Inoltre, essendo tale obbligo limitato alle professioni non intellettuali, non si applica alle prestazioni dei correttori di bozze, dei progettisti grafici, dei lettori di opere in festival o in libreria, dei relatori in convegni e conferenze, dei docenti e dei redattori di articoli e testi – es. giornalisti iscritti all’albo ma anche contributors non ancora iscritti, ma che producono contenuti al fine di potersi iscrivere all’Albo stesso, docenti, avvocati, medici che scrivono occasionalmente articoli pubblicati dalle testate giornalistiche, etc..

Non conta invece, ai fini dall’esclusione dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva, che la prestazione sia svolta con modalità a distanza. Infine l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con successiva nota n. 393 del 2022, ha escluso la necessità di comunicazione preventiva anche per, es: – coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese; guide turistiche; traduttori, interpreti e docenti di lingua (a meno che non venga utilizzata una piattaforma digitale per gestire le assegnazioni dei progetti).

Invece le collaborazioni instaurate da Società a partecipazione pubblica e le prestazioni occasionali rese dai produttori assicurativi sono soggette a comunicazione preventiva obbligatoria all’INL.

Ricordiamo infine, per distinguerle dalle collaborazioni autonome occasionali oggetto della presente trattazione, che la Legge Biagi (D.Lgs n 276/2003) aveva introdotto le c.d. prestazioni di lavoro “occasionali” (“mini co.co.co”) che si caratterizzavano per due requisiti: durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno e compenso non superiore a € 5.000 da ogni committente.

La Legge Biagi è stata abrogata con il D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) e, con essa, sono state eliminate anche le c.d. “mini co.co.co” .

Quindi, ad oggi, l’unica disciplina giuridica che definisce le Prestazioni Occasionali è l’articolo 2222 del Codice civile, che regola le “collaborazioni autonome occasionali” sopra descritte.

Differenti dalle collaborazioni autonome occasionali sono anche le prestazioni occasionali rese tramite i voucher, detti anche “Presto” o “Cpo” o tramite il “libretto famiglia”. Tali collaborazioni sono assimilabili al lavoro accessorio: non sono da confondere né con il lavoro autonomo, né con il lavoro subordinato (dipendente) o parasubordinato (co.co.co.) perché regolano attività marginali e prettamente saltuarie, dunque non inquadrabili in nessuna delle tre categorie sopra elencate.

 

Articolo a cura di Franco Maruccio

Profilo Autore

Laureato in Giurisprudenza, con Master in Human Resources Management, ricopre attualmente il ruolo di Human Resources Manager presso Editoriale Domus S.p.A., occupandosi di ricerca e selezione del personale, contrattualistica aziendale, gestione dei rapporti di lavoro, contenzioso e relazioni sindacali.
In precedenza, dopo aver svolto la mansione di Funzionario dei Servizi Sindacali presso l’Unione del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Milano, ha lavorato presso Beta Utensili S.p.A., in qualità di Gestore del personale di Stabilimento.

Condividi sui Social Network:

Ultimi Articoli